Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha, tra l'altro, disciplinato, all'articolo 42-bis, l'assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici a una sede di servizio vicina alla residenza di famiglia, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, quando il dipendente sia genitore con figli minori fino a tre anni di età.
      La norma non prevede espressamente l'estensione dei benefìci di legge anche al personale delle Forze armate, che è pure richiamato all'articolo 10 del medesimo testo unico.
      La giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Consiglio di Stato si è espressa in modo discorde in materia; i TAR ritengono applicabile la norma anche agli appartenenti alle Forze armate mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7472 del 28 dicembre 2005, ha ritenuto non applicabile all'Arma dei carabinieri e quindi, alle Forze armate, l'assegnazione temporanea argomentando che tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non rientra il personale appartenente alle Forze armate.
      Viceversa, la presenza sempre più consistente di donne in tutti i Corpi delle Forze armate richiede un esplicito sostegno alla maternità e alla paternità superando una situazione di oggettiva disparità di trattamento per le donne e, in generale, per i genitori appartenenti alle Forze armate.

 

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